CREDITO D’IMPOSTA 5.0 PER INVESTIMENTI NEL BIENNIO 2024-2025
Problemi operativi per l’utilizzo del credito d’imposta 4.0
L’art. 38 del D.L. 19/2024, c.d. decreto PNRR, istituisce il nuovo “Piano Transizione 5.0”, che, nel biennio 2024 e 2025, incentiva la trasformazione green e digitale delle imprese attraverso un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, automaticamente concesso a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore di attività o dal regime fiscale.
Il credito d’imposta non è automatico ed occorre attendere uno specifico Decreto che sarà adottato dal Mimit di concerto con il Mef, sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato a individuare le modalità attuative del credito d’imposta, che può essere concesso fino al 45% della spesa e fino a 50 milioni di euro per investimenti ammissibili, per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore di attività o dal regime fiscale.
Investimenti agevolati
L’agevolazione è riconosciuta per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Si tratta, in linea generale, degli investimenti in beni indicati nell’allegato A e B alla L. 232/2016, ossia gli investimenti in beni materiali e immateriali agevolati in passato quali beni 4.0, che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Misura del credito e requisiti dell’investimento
Il beneficio è pari al:
- 35% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% della spesa per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.
Il credito d’imposta spetta a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta; per l’autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che assicurano determinati standard.
Spese per formazione del personale
Sono agevolabili le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili, sino al massimo di 300.000 euro e a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con apposito decreto attuativo.
Certificazione e utilizzo del credito d’imposta
Il riconoscimento del credito d’imposta non è automatico, ma è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformi, nonché l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Una prima comunicazione («ex ante») richiede la descrizione degli investimenti programmati e la certificazione riguardante la riduzione di consumi ottenibile; si prosegue con comunicazioni periodiche sull’avanzamento dell’investimento di cui peraltro non è chiara la rilevanza e cioè se esse consentano di avviare (come sembrerebbe dalla relazione ministeriale), per l’importo maturato, la compensazione dei crediti. Al completamento dell’investimento, occorre inviare la comunicazione «ex post», che attesti il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Un altro interrogativo si pone nel caso in cui, a consuntivo, l’investimento consenta di raggiungere solo in parte gli obiettivi preventivati e dunque se, in questa situazione, il credito spetti ugualmente, salva la rideterminazione della sua misura.
Per le PMI le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
Sono comunque previsti ulteriori adempimenti: la certificazione da parte del revisore legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa e l’indicazione del riferimento normativo nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Il credito d’imposta risulterà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Il bonus non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale, non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5 del Tuir.
Cessione dei beni agevolati
Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto), nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta sarà corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente
già utilizzato in compensazione dovrà essere riversato direttamente dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (senza che questo porti al superamento del costo sostenuto) ma non è cumulabile con benefici previsti dalla Zes unica. Inoltre non è cumulabile con il credito Industria 4.0, anche se i beni 5.0 devono soddisfare anche i requisiti richiesti per i beni 4.0.
Problemi con l’utilizzo del credito d’imposta 4.0
Il recente D.L. 39/2024 ha disposto che per la fruizione nel modello F24 dei crediti d’imposta 4.0 e dei crediti per investimenti in ricerca e sviluppo, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare. Tale comunicazione è dovuta anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024.
L’immediata conseguenza della nuova previsione normativa è che nell’attesa dell’adozione del futuro decreto direttoriale del Mimit che riporterà le indicazioni pratiche per l’esercizio della comunicazione, sono sospese le compensazioni dei crediti citati ed in particolare è sospeso l’utilizzo della rata annua dei crediti di imposta 4.0 non ancora utilizzata alla data del 30 marzo 2024.
Con una Faq emessa a tempo oramai scaduto rispetto alla scadenza di pagamento di ieri 16 aprile, le Entrate hanno precisato che sono fatte salve le compensazioni dei crediti da investimenti 4.0 interconnessi nel 2023 o nel 2024, che erano stati effettuati nel 2021 e nel 2022.
In questo modo l’Agenzia delle Entrate integra il contenuto della risoluzione 19/E/2024, specificando che sono ancora liberamente compensabili i crediti di imposta relativi a investimenti che, in quanto effettuati o comunque avviati con “prenotazione” ante 2023, non rientrano nella stretta disposta dal D.L. 39/2024. Per operare la compensazione, si indicherà sul modello F24, come anno di riferimento, quello di effettuazione o di avvio dell’investimento (e dunque il 2022 o il 2021).
Pertanto, si indica nel modello F24, non già l’anno di interconnessione, ma quello in cui è «iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale». Per un investimento avviato nel 2022 e terminato nel 2023 si indicherà dunque il 2022. Questa indicazione (che creerà qualche disallineamento con F24 già presentati con anno 2023) va però coordinata con la norma, tenendo conto che si resta nel comma 1057 (con compensazione libera) solamente se l’investimento “prenotato” nel 2022 (ordine e acconto del 20%) è stato completato entro il 30 novembre 2023. Diversamente (investimento iniziato nel 2022 ma completato dopo il 30 novembre 2023), si slitta nel comma 1057-bis e scatta la sospensione del credito compensabile.
Tavola riassuntiva credito d’imposta 5.0
Con l’ausilio della tabella che segue, si riassume l’agevolazione del Piano Transizione 5.0:
Soggetti beneficiari |
• Imprese residenti in Italia; • stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti; che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive in Italia, con progetti di innovazione che riducano i consumi energetici. Non rilevano la forma giuridica, il settore economico, le dimensioni e il regime fiscale. Condizioni: • rispetto norme su sicurezza nei luoghi di lavoro; • corretto adempimento obblighi versamento contributi previdenziali e assistenziali lavoratori; • presentazione di apposite certificazioni. |
Soggetti esclusi |
û Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; û imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001. |
Investimenti agevolabili |
In beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B alla legge n. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Condizione: riduzione complessiva dei consumi energetici: • della struttura produttiva cui si riferisce il progetto non inferiore al 3% o, in alternativa, • dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. |
Progetti agevolabili |
• Investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo. Regole particolari sono dettate per gli impianti fotovoltaici; • spese per formazione del personale (erogata da soggetti esterni), per acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati in beni e, comunque, fino al massimo di 300.000 euro. |
Investimenti non agevolabili |
Destinati ad attività: û direttamente connesse a combustibili fossili; û nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai parametri di riferimento; û connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico; û nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente; û investimenti in beni gratuitamente devolvibili di imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori: energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti. |
Misura dell’agevolazione |
E’ proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati: • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Investimenti effettuati con contratti di locazione finanziaria: si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Investimenti in beni di cui all’All. B, utilizzati con cloud computing (risorse di calcolo condivise e connesse): si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza. Aumento misura: per ogni quota di investimento, rispettivamente: • al 40, 20 e 10%, in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura superiore al 6% o, in alternativa, dei processi superiore al 10%; • al 45, 25 e 15%, in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura superiore al 10% o, in alternativa, dei processi superiore al 15%. |
Calcolo riduzione consumi energetici |
Riferimento: con riproporzionamento su base annuale, è ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Imprese di nuova costituzione: ci si riferisce ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato con criteri da definire. |
Accesso al beneficio |
Il soggetto beneficiario deve: • presentare, in via telematica, in base a un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione richiesta insieme a una comunicazione con la descrizione del progetto e il suo costo; • per l’utilizzo del credito, inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, con modalità da definire; • comunicare il completamento dell’investimento con, a pena di decadenza, la certificazione di effettiva realizzazione. |
Certificazioni |
Le certificazioni di un valutatore indipendente attestano: • rispetto all’ammissibilità del progetto: ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibile con gli investimenti nei beni; • rispetto al completamento degli investimenti: ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Spese di certificazione sostenute da PMI: sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo. |
Utilizzo credito d’imposta |
Solo in compensazione, decorsi 5 giorni dalla trasmissione, dal GSE ad Agenzia entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro il 31 dicembre 2025, presentando il Mod. F24 solo tramite i servizi telematici dall’Agenzia, pena il rifiuto del versamento. Credito non utilizzato al 31/12/2025: è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. Cessione o trasferimento del credito d’imposta: esclusi, anche nel consolidato fiscale. Limiti: non si applicano gli artt. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, n. 34 della legge n. 388/2000, e n. 31 del D.L. n. 78/2010. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5 del Tuir. |
Riduzione credito d’imposta |
Se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti: • i beni agevolati sono ceduti a terzi; • i beni agevolati sono destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa; • i beni agevolati sono destinati a strutture produttive diverse, anche se dello stesso soggetto; • non è esercitata l’opzione per il riscatto, in caso di beni acquisiti in locazione finanziaria. Maggiore credito d’imposta già utilizzato in compensazione: è direttamente riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Investimenti sostitutivi: si applica l’art. 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017. |
Obblighi di conservazione |
Riguardano, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi a beni agevolati: devono contenere l’espresso riferimento all’art. 38 del D.Lgs. n. 19/2024. Effettivo sostenimento spese ammissibili e loro corrispondenza a documentazione contabile: devono risultare da apposita certificazione, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Imprese non obbligate a revisione legale dei conti: le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando il limite massimo. |
Controlli e recupero |
Il GSE verifica i requisiti tecnici e i presupposti di fruizione del beneficio. Se è rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE lo comunica ad Agenzia entrate, indicando presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche del recupero, per gli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Giudizi tributari avverso atti di recupero: il GSE è litisconsorte necessario. |
Cumulabilità |
Relativamente agli stessi costi, il credito d’imposta: • non è cumulabile con quello per investimenti in beni nuovi strumentali ex art. 1, commi 1051 ss., della legge n. 178/2020, né con quello per investimenti nella ZES unica; • è cumulabile con altre agevolazioni, se il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porta a superare il costo sostenuto. |
17/04/2024